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D.P.R. 645/1958

Art. 218 — Termine per l'esercizio della procedura privilegiata Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoria…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/218parte di D.P.R. 645/1958
Art. 218. Termine per l'esercizio della procedura privilegiata Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questa Sezione ed i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari ed immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.

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