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D.P.R. 645/1958

Art. 213 — Tasse e diritti per atti giudiziari Le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in co…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/213parte di D.P.R. 645/1958
Art. 213. Tasse e diritti per atti giudiziari Le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a meta' e prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore. L'esattore non puo' abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito, ma deve proseguire gli atti per il ricupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.

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