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D.P.R. 645/1958

Art. 209 — Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria La procedura esecutiva non puo' essere sospesa da…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/209parte di D.P.R. 645/1958
Art. 209. Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria La procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'Intendente di finanza ai sensi del secondo comma dell'art. 208 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo. Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse. I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengano lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti spettanti agli enti impositori.

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