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D.P.R. 645/1958

Art. 205 — Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziati Qualora sui beni del debitore sia stato gia' in…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/205parte di D.P.R. 645/1958
Art. 205. Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziati Qualora sui beni del debitore sia stato gia' iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore. Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto allo esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li continua secondo le norme di questa Sezione. L'esattore puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

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