D.P.R. 645/1958
Art. 188 — Ricorsi Contro l'iscrizione a ruolo i contribuenti possono ricorrere all'ufficio delle imposte: a) per omessa…
Art. 188. Ricorsi Contro l'iscrizione a ruolo i contribuenti possono ricorrere all'ufficio delle imposte: a) per omessa o irregolare notificazione dell'avviso d'accertamento; b) per errore materiale o per duplicazione della iscrizione; c) per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, sempreche' l'iscrizione non sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso d'accertamento; d) per violazione delle norme di questa Sezione, sempreche' il ricorrente abbia interesse a rilevarla. Il ricorso deve essere prodotto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 186, dalla notificazione del ruolo. L'Ufficio delle imposte, qualora non ritenga di accogliere il ricorso, lo trasmette alla competente commissione tributaria entro sessanta giorni dalla data in cui gli e' pervenuto, dandone avviso al ricorrente. Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo non sospende la riscossione. Tuttavia l'Intendente di finanza, su proposta dell'ufficio, ha facolta' di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
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