D.P.R. 645/1958
Art. 175 — Iscrizione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi Le imposte corrispondenti agli imponibili accer…
Art. 175. Iscrizione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio, nei ruoli: a) dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, per la meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio; b) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, per i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dalla commissione stessa c) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa.
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