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D.P.R. 645/1958

Art. 159 — Esenzioni e riduzioni L'imposta non si applica sui titoli emessi prima del 26 agosto 1954 che in virtu' di le…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/159parte di D.P.R. 645/1958
Art. 159. Esenzioni e riduzioni L'imposta non si applica sui titoli emessi prima del 26 agosto 1954 che in virtu' di leggi speciali erano esenti dall'imposta di negoziazione o compresi in un regime di abbonamento. L'imposta e' ridotta ad un quarto nei confronti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei soggetti indicati negli articoli 153 e 154.

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