D.P.R. 645/1958
Art. 151 — Esenzioni Sono esenti dall'imposta: a) le societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le soc…
Art. 151. Esenzioni Sono esenti dall'imposta: a) le societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le societa' cooperative indicate dalla lettera i) dell'art. 84 e le societa' cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettera a) e b) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni; b) le societa' cooperative a responsabilita' illimitata sempreche' forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali; c) le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi e le camere di commercio; d) le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico; e) i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e universita' agrarie; f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi; g) le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le societa' di mutuo soccorso; h) gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne' attivita' di lucro; i) gli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
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