D.P.R. 645/1958
Art. 149 — Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo co…
Art. 149. Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e' inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi del secondo comma, l'imposta e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra la differenza e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non puo' in alcun caso superare il novanta per cento dell'imposta.
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