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D.P.R. 645/1958

Art. 149 — Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo co…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/149parte di D.P.R. 645/1958
Art. 149. Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e' inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi del secondo comma, l'imposta e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra la differenza e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non puo' in alcun caso superare il novanta per cento dell'imposta.

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