D.P.R. 645/1958
Art. 146 — Aliquota L'imposta e' dovuta in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile e del 15 per cento della…
Art. 146. Aliquota L'imposta e' dovuta in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile e del 15 per cento della parte del reddito complessivo eccedente il sei per cento del detto patrimonio.
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