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D.P.R. 645/1958

Art. 142 — Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applic…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/142parte di D.P.R. 645/1958
Art. 142. Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per l'anno precedente, salvi gli effetti del primo comma dell'art. 141 e salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.

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