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D.P.R. 645/1958

Art. 136 — Oneri detraibili Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detr…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/136parte di D.P.R. 645/1958
Art. 136. Oneri detraibili Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono: a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio; b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso; c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge; d) le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente art. 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi. Si applica la disposizione dell'art. 93.

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