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D.P.R. 645/1958

Art. 132 — Persone esenti dall'imposta Sono esenti dalla imposta: a) gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici deg…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/132parte di D.P.R. 645/1958
Art. 132. Persone esenti dall'imposta Sono esenti dalla imposta: a) gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici degli Stati esteri; b) i consoli e gli agenti consolari degli Stati esteri che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica, a condizione di reciprocita' e purche' non esercitino nel territorio dello Stato un'attivita' commerciale o professionale.

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