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D.P.R. 645/1958

Art. 13 — Rappresentanza e assistenza del contribuente da parte di coloro che hanno appartenuto alla Amministrazione fi…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/13parte di D.P.R. 645/1958
Art. 13. Rappresentanza e assistenza del contribuente da parte di coloro che hanno appartenuto alla Amministrazione finanziaria E' in facolta' del Ministero delle finanze di autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria i funzionari delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate ai sensi del comma precedente e comunica agli uffici dipendenti le relative variazioni. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo. A coloro che hanno appartenuto all'Amministrazione finanziaria, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto dal comma precedente, e' vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del relativo rapporto di impiego, di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio. Il termine e' ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di eta' o per anzianita' di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercito' le proprie funzioni nello ultimo quinquennio della sua attivita'.

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