D.P.R. 645/1958
Art. 126 — Ritenuta diretta dell'imposta sui redditi di cat
Art. 126. Ritenuta diretta dell'imposta sui redditi di cat. A e C/2 corrisposti dalle Amministrazioni statali L'imposta si applica mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento: a) sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualita' e sugli interessi dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo; b) sugli stipendi, retribuzioni, pensioni e compensi anche occasionali dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. La ritenuta si applica con le aliquote indicate dall'art. 90 sull'ammontare degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente la quota esente; con l'aliquota del 4 per cento sull'intero ammontare degli altri compensi dei dipendenti statali se il totale degli assegni fissi percepiti dai medesimi ragguagliato ad anno non superi le lire 960.000; con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione. La ritenuta prevista alla lettera b) del comma precedente non si applica sulle somme pagate esclusivamente a titolo di rimborso di spese ovvero comprensive anche del rimborso di spese determinabili in modo preciso. In tal caso l'ufficio che dispone il pagamento ne da' notizia al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette indicando la somma pagata, le generalita' ed il domicilio fiscale del percipiente ed il titolo del pagamento.
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