D.P.R. 645/1958
Art. 122 — Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria Quando nel corso del giudizio di …
Art. 122. Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria Quando nel corso del giudizio di primo grado emergono elementi rilevanti agli effetti dell'art. 120 o del terzo comma dell'art. 119, la Commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento.
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