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D.P.R. 645/1958

Art. 11 — Rappresentanza dei soggetti sforniti di personalita' giuridica La rappresentanza dei soggetti diversi dalle p…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/11parte di D.P.R. 645/1958
Art. 11. Rappresentanza dei soggetti sforniti di personalita' giuridica La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

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