Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 303/1956Art. 67
D.P.R. 303/1956

Art. 67 — Contravvenzioni I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto co…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/67parte di D.P.R. 303/1956
Art. 67. Contravvenzioni I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Il processo verbale deve essere compilato dall'ispettore del lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse. La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterra' convenienti nel proprio interesse. Qualora la persona stessa si rifinti di firmare il processo verbale, l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 303/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.