D.P.R. 303/1956
Art. 63 — Vigilanza La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero del lavoro e della pre…
Art. 63. Vigilanza La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potra' anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato. Per la vigilanza nelle aziende esercite direttamente dallo Stato, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prendera' accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 63.
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