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D.P.R. 303/1956

Art. 55 — Locali sotterranei E' vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere indus…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/55parte di D.P.R. 303/1956
Art. 55. Locali sotterranei E' vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49. Possono pero' essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.

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