D.P.R. 303/1956
Art. 51 — Dormitori temporanei Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per l…
Art. 51. Dormitori temporanei Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto. L'ispettorato del lavoro puo' prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonche' alle condizioni locali.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 51.
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