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D.P.R. 303/1956

Art. 43 — Locali di ricovero e di riposo Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione de…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/43parte di D.P.R. 303/1956
Art. 43. Locali di ricovero e di riposo Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e' deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

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