D.P.R. 303/1956
Art. 32 — Personale sanitario Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art
Art. 32. Personale sanitario Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, i cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si puo' ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico piu' vicino all'azienda. Nelle aziende di cui agli articoli 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 32.
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