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D.P.R. 303/1956

Art. 32 — Personale sanitario Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/32parte di D.P.R. 303/1956
Art. 32. Personale sanitario Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, i cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si puo' ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico piu' vicino all'azienda. Nelle aziende di cui agli articoli 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

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