D.P.R. 303/1956
Art. 29 — Cassetta di pronto soccorso Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: a) le aziende industrial…
Art. 29. Cassetta di pronto soccorso Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in localita' di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a); c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento; d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 29.
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