D.P.R. 303/1956
Art. 20 — Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirab…
Art. 20. Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e' possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 277/08 — Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/1autoritativoha disposto (con l'art. 59, comma 1) la modifica dell'art. 20.
Inserisce · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art. 36, comma 7) l'introduzione di due commi dopo il secondo all'art. 20.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 20.
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