D.P.R. 303/1956
Art. 17 — Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro…
Art. 17. Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non puo' tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato. Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 17.
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