D.P.R. 303/1956
Art. 14 — Sedili Nei locali in cui si compiono lavori non continuativi, ininterrotti cioe' da periodi di riposo, il dat…
Art. 14. Sedili Nei locali in cui si compiono lavori non continuativi, ininterrotti cioe' da periodi di riposo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sedie o panche idonee in numero sufficiente perche' possano sedersi durante tali periodi. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 10) la modifica dell'art. 14.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 14.
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