D.P.R. 19/1956
Art. 3 — I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maes…
Art. 3. I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del grado di tenente e lo stipendio del grado ricoperto al terzo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente. I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo quattordici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e lo stipendio del grado ricoperto al sesto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di capitano. I capitani del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo sedici anni di permanenza nel grado, ad in aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di maggiore e lo stipendio del grado ricoperto al settimo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di maggiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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