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D.P.R. 19/1956

Art. 22 — A decorrere dal 1° luglio 1956, a coloro ai quali e' conferito un incarico d'insegnamento presso le Universit…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/22parte di D.P.R. 19/1956
Art. 22. A decorrere dal 1° luglio 1956, a coloro ai quali e' conferito un incarico d'insegnamento presso le Universita' o Istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, e' attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale risultante dalla annessa tabella unica al coefficiente 325, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in un concorso statale universitario o se l'incaricato sia libero docente, al coefficiente 271, se l'incaricato sia cultore della materia. Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia. Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico e' calcolata in ragione del 50% dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico e' calcolata in ragione del 25% dello stesso stipendio. Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, la retribuzione e' calcolata in ragione del 50% dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25% dello stesso stipendio, per il secondo incarico. La retribuzione degli assistenti universitari non di ruolo a carico dello Stato e' fissata in misura pari allo stipendio previsto dalla tabella unica al coefficiente 229.

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