D.P.R. 19/1956
Art. 15 — L'ammontare dell'assegno di sede, stabilito, per il personale civile e militare in servizio all'estero, dalla…
Art. 15. L'ammontare dell'assegno di sede, stabilito, per il personale civile e militare in servizio all'estero, dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, determinato in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e' ridotto, mensilmente, di un importo pari alla soppressa indennita' di funzione o assegno perequativo previsti, al 30 giugno 1956, per il personale di gruppo e grado corrispondente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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