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D.P.R. 19/1956

Art. 10 — Agli effetti della liquidazione dei trattamenti di previdenza concessi dall'Opera di previdenza del personale…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/10parte di D.P.R. 19/1956
Art. 10. Agli effetti della liquidazione dei trattamenti di previdenza concessi dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza, per i dipendenti statali, dall'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato e da Enti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalita' previdenziali ed assistenziali, nonche' agli effetti della determinazione dei relativi contributi, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento. Parimente, ai fini della liquidazione delle indennita' di licenziamento e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al fondo di garanzia, delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini della determinazione dei contributi da versare ai predetti Fondi, gli stipendi, paghe e retribuzioni sono computabili in ragione dell'ottanta per cento. I contributi per l'assistenza sanitaria previsti dagli articoli 2, lettera b), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono calcolati esclusivamente sull'ottanta per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilita' e delle quote di aggiunta di famiglia. Il contributo previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il trattamento economico di malattia ai salariati statali, va computato sull'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia. L'indennita' giornaliera dovuta ai predetti salariati ai sensi dell'art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e' commisurata, in ciascun anno solare, per i primi 60 giorni d'assenza per malattia all'ottanta per cento della paga o retribuzione e dell'aggiunta di famiglia ed al cinquanta per cento degli stessi assegni per gli altri 120 giorni. Nei confronti del personale previsto dal presente decreto la ritenuta per la costruzione delle Case ai lavoratori (Gestione INA-Casa) e' calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'ottanta per cento dell'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera b) e nell'art. 9, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

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