D.P.R. 164/1956
Art. 80 — Collaudi e verifiche periodiche Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di …
Art. 80. Collaudi e verifiche periodiche Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, puo' stabilire l'obbligo di sottoporre a collaudo e visite periodiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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