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D.P.R. 164/1956

Art. 78 — Contravvenzioni commesse dai preposti I preposti sono puniti: a) con l'ammenda da L

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/78parte di D.P.R. 164/1956
Art. 78. Contravvenzioni commesse dai preposti I preposti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonche' per non avere esercitato, ai sensi dello art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. a) dell'articolo seguente. Nei casi di maggiore gravita', i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma. 53 primo, secondo ed ultimo comma. 54, 73 secondo e terzo comma, nonche' per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett, b) dell'articolo seguente.

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