D.P.R. 164/1956
Art. 45 — Accesso ai ponti sospesi L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di …
Art. 45. Accesso ai ponti sospesi L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra. Nel caso di ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte della scala.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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