D.P.R. 164/1956
Art. 43 — Funi Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rot…
Art. 43. Funi Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm 2 e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10. Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura. L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento. L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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