D.P.R. 164/1956
Art. 39 — Ponti sospesi e loro caratteristiche Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argan…
Art. 39. Ponti sospesi e loro caratteristiche Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremita', non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1. Detti ponti, sui quali non e' consentita la contemporanea presenza di piu' di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entita'. I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unita' (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezza maggiore di m. 1,50. Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purche' le unita' di ponte siano allo stesso livello. Su ciascuna unita' di ponti pesanti non e' consentita la contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo art. 42. Gli argani di ogni unita' di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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