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D.P.R. 164/1956

Art. 33 — Disegno Dei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/33parte di D.P.R. 164/1956
Art. 33. Disegno Dei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformita' di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino: 1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato; 2) generalita' e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art. 31; 3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato; 4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'art. 31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalita' e la firma del responsabile del cantiere. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dallo obbligo del calcolo.

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