Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 164/1956Art. 31
D.P.R. 164/1956

Art. 31 — Relazione tecnica La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/31parte di D.P.R. 164/1956
Art. 31. Relazione tecnica La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dei ponteggio; 7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 164/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 30 Art. 32 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.