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D.P.R. 164/1956

Art. 27 — Sottoponti Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte…

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/27parte di D.P.R. 164/1956
Art. 27. Sottoponti Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

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