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D.P.R. 164/1956

Art. 21 — Correnti I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/21parte di D.P.R. 164/1956
Art. 21. Correnti I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m. 2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento puo' essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile. Le estremita' dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

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