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D.P.R. 164/1956

Art. 19 — Collegamenti delle impalcature L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve …

ELI /it/dpr/1956/01/07/164/art/19parte di D.P.R. 164/1956
Art. 19. Collegamenti delle impalcature L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.

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