D.P.R. 547/1955
Art. 97 — Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavorator…
Art. 97. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee' misure per, eliminare o ridurre il pericolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.