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D.P.R. 547/1955

Art. 93 — Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/93parte di D.P.R. 547/1955
Art. 93. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1, e non devono funzionare ad una velocita' periferica superiore a 13 metri al minuto secondo. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocita' periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.

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