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D.P.R. 547/1955

Art. 90 — La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, puo', per parti…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/90parte di D.P.R. 547/1955
Art. 90. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, puo', per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga piu' di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di cm. 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purche' siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.

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