D.P.R. 547/1955
Art. 90 — La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, puo', per parti…
Art. 90. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, puo', per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga piu' di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di cm. 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purche' siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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