D.P.R. 547/1955
Art. 83 — Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento alternativo devono essere insta…
Art. 83. Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra l'estremita' di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm. 50 nel senso del movimento alternativo. Qualora sia minore di cm. 50, esso deve essere reso inaccessibile mediante chiusura.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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