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D.P.R. 547/1955

Art. 77 — I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti acc…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/77parte di D.P.R. 547/1955
Art. 77. I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.

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