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D.P.R. 547/1955

Art. 74 — Oli organi lavoratori che operano a velocita' elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi da c…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/74parte di D.P.R. 547/1955
Art. 74. Oli organi lavoratori che operano a velocita' elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.

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