D.P.R. 547/1955
Art. 74 — Oli organi lavoratori che operano a velocita' elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi da c…
Art. 74. Oli organi lavoratori che operano a velocita' elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.
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- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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