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D.P.R. 547/1955

Art. 69 — Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione …

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/69parte di D.P.R. 547/1955
Art. 69. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

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