D.P.R. 547/1955
Art. 58 — Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocita', sovrastano o sono prossi…
Art. 58. Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocita', sovrastano o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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