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D.P.R. 547/1955

Art. 58 — Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocita', sovrastano o sono prossi…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/58parte di D.P.R. 547/1955
Art. 58. Quando le cinghie o le funi di trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocita', sovrastano o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.

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