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D.P.R. 547/1955

Art. 45 — Le macchine che, in relazione alla velocita' del loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono c…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/45parte di D.P.R. 547/1955
Art. 45. Le macchine che, in relazione alla velocita' del loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adottate altre idonee misure di sicurezza. Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.

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