D.P.R. 547/1955
Art. 45 — Le macchine che, in relazione alla velocita' del loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono c…
Art. 45. Le macchine che, in relazione alla velocita' del loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adottate altre idonee misure di sicurezza. Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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